Recuperare i valori e le tradizioni del passato, coniugarli con i nuovi sistemi economici e produttivi, proiettarsi verso un futuro di dialogo e sviluppo sostenibile.
Fino alla sua costituzione ufficiale, avvenuta nel marzo 2006, il Distretto Produttivo della Pesca ha operato attraverso il Consorzio di Valorizzazione del Pescato COSVAP, costituito nel 1989, che comprende oggi soggetti pubblici e privati tra i quali il Comune di Mazara, la Provincia di Trapani, l’Associazione Industriali, la Camera di Commercio, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, la Fondazione Banco di Sicilia e le organizzazioni professionali di categoria.
L’obiettivo è quello di innalzare la competitività del sistema pesca, attraverso azioni che favoriscano la qualità del prodotto e dei servizi delle pmi, sfruttando in maniera sistemica e pianificata la tecnologia e dotando l’ente delle necessarie infrastrutture.
Il consorzio COSVAP ha di fatto la governance del Distretto, ponendosi come strumento di promozione, coordinamento e gestione delle attività del Distretto.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 16) - L’Assemblea generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti, ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avvisi da portare a conoscenza dei Soci a mezzo di raccomandata anche a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata, con la specificazione degli argomenti da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché della data dell’eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima. L’Assemblea, in assenza di tali formalità è tuttavia valida qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato.
Art. 17) - L’Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori e da tanti Soci che rappresentino almeno il sessanta per cento degli associati.
In quest’ultimo caso se gli Amministratori od in loro vece i Revisori non provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Marsala.
È di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) L’approvazione del Bilancio annuale;
b) L’elezione degli Amministratori e dei Revisori;
c) La trattazione di tutte le questioni attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposta al suo esame dagli Amministratori;
d) La determinazione di eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi articoli;
e) L’approvazione dei regolamenti interni e dei disciplinari.
Art. 18) - L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque ne sia l’oggetto, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i Soci, in seconda convocazione, da convocare almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati all’adunanza.
Art. 19) - L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno il sessanta per cento dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo dello Statuto, sulla proroga della durata del Consorzio, sul cambiamento dell’oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
L’Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno tre quinti dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia, quando si tratti di deliberare:
a) Sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
b) Sul cambiamento dell’oggetto sociale;
c) Sulla devoluzione del patrimonio,
le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma i Soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio di Amministrazione non oltre tre giorni da quello in cui si è tenuta l’Assemblea dei Soci che vi sono intervenuti e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata loro comunicata la deliberazione dei Soci assenti all’Assemblea.
Art. 20) - Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte, ed ha il diritto al voto sempre che sia iscritto nel libro dei Soci ed in regola con le quote sociali. In caso di malattia od altro legittimo impedimento, il Socio assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio mediante delega scritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di un Socio.
Art. 21) - La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e , in sua assenza, al vice-presidente, e nel caso fossero entrambi assenti l’Assemblea può nominarne uno, scegliendolo tra i Soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, anche fra i non Soci: le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio, se è stata richiesta la sua presenza.
Art. 22) - Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità delle leggi e delle norme statutarie.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti del CdA:
Asaro Mario
Asaro Salvatore
Asaro Vincenzo
Carlino Antonino
Culcasi Pietro
Nicola Lisma
Rando Mazarino Vito
Giovanni Tumbiolo
Vaccaro Cesare
Valenti Nicolò.
Art. 23) - Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.
Art. 24) - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice-Presidente a maggioranza dei voti.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 25) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri e dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno lavorativo prima della riunione. Le adunanze sono tuttavia valide, in assenza di tali formalità, qualora siano presenti tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale, se nominato.
Le adunanze si ritengono legali quando vi intervenga la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e le votazioni sono segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure si tratti di questioni e di affari in cui taluni dei componenti del Consiglio e dei Sindaci abbiano interesse diretto.
Il Consigliere ed il Sindaco personalmente interessato nelle questioni che si discutono devono astenersi dal voto. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.
Art. 26) - Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall’Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli Amministratori così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica, all’atto della loro nomina.
Il componente del C.d.A. decaduto dalla carica per la quale rappresenta l’Ente di appartenenza in seno al Consorzio, decade automaticamente dalla carica di componente del C.d.A. del Consorzio stesso.
Art. 27) - Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) Curare l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;
b) Formulare i bilanci del Consorzio;
c) Redigere i regolamenti interni che avranno immediata efficacia e dovranno essere sottoposti all’approvazione della prossima Assemblea, nonché i disciplinari e le convenzioni per il rilascio e l’uso dei marchii che verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea;
d) Contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati ed istituti di credito;
e) Assumere e licenziare operai ed impiegati, fissarne le retribuzioni e le mansioni;
f) Deliberare sulla locazione di immobili e sull’acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d’opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
g) Deliberare sull’assegnazione di borse di studio e contributi ad Enti, associazioni o persone per il raggiungimento degli scopi sociali;
h) Organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza;
i) Deliberare sulla nomina di procuratori ad lites e ad negotia;
j) Costituire comitati tecnici, chiamandone a far parte anche estranei stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;
k) Deliberare l’adesione del Consorzio ad Organizzazioni consortili, similari od associazioni a carattere nazionale o comunitario;
l) Deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei Soci;
m) Vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;
n) Determina la quota associativa da versare all'atto di adesione al consorzio e la quota annuale;
o) Fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente Statuto, riservato all’Assemblea.
Art. 28) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni Autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere e conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad Enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
Componenti del CS:
Misuraca Girolamo
Russo Natale
Sinacori Vito.
Art. 29) - Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i propri Soci o anche tra i non Soci.
Qualora l’Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica;
i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 30) - Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione del Consorzio, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Sindaci devono anche:
a) Accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l’osservanza delle norme di legge;
b) Accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio, nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) Verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
d) Intervenire all’adunanza dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi;
e) Convocare l’Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dal loro ufficio.
Art. 31) - Il Direttore ed il personale del Consorzio vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ai Comitati Esecutivi.
Art. 32) - nel caso di cessazione del Consorzio, l’intero suo patrimonio deve essere devoluto ai fini mutualistici.
Art. 33) - Per tutto quanto non è disposto dall’atto costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sui Consorzi.
F.to Giovanni Tumbiolo
F.to Anna Giubilato Notaio (sigillo)